Sanzioni tardiva emissione fattura elettronica

    Simone Contrino - Dottore Commercialista

    Il tardivo invio delle fatture elettroniche come già anticipato, comporta delle sanzioni. Allo stesso modo, sono previste sanzioni per errori formali o per l’omesso invio.

    Il regime transitorio (con disapplicazione delle sanzioni) è purtroppo terminato il 30 giugno, pertanto dal 1 luglio 2019 ciascuna omissione o tardività potrà essere sanzionata.

    Le sanzioni previste sono disciplinata dal D.Lgs 471/1997 e prevedono:

    • violazione in termine di registrazione o tardiva fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’Iva: sanzione tra 250 euro e 2.000 euro, importo minimo pari a 250 euro;
    • violazione in termine di registrazione o tardiva fatturazione, con conseguenze sul calcolo dell’IVA: sanzione dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro;
    • fatturazione elettronica e/o registrazione di importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o in reverse charge: sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo Iva o delle imposte sui redditi le sanzioni sono comprese da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro;
    • violazioni solo formali (errati dati anagrafici minori o descrizione o causale): niente sanzioni.

    Ravvedimento Operoso

    Naturalmente è possibile sanare preventivamente tali irregolarità, prima che l’Agenzia delle Entrate irroghi le sanzioni piene di cui sopra tramite istituto del Ravvedimento Operoso.

    Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 472/1997, l’istituto del Ravvedimento operoso prevede l’applicazione delle seguenti riduzioni delle sanzioni:

    • 1/9 dell’importo minimo: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
    • 1/8 dell’importo minimo: entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
    • 1/7 dell’importo minimo: entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
    • 1/6 dell’importo minimo: oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.

    Quindi – a titolo esemplificativo – se invio telematicamente il 4 settembre 2019 una fattura datata 28 luglio 2019 sono certamente in sanzione. Riteniamo che un contribuente con liquidazione IVA MENSILE abbia conseguenze ai fini IVA, dal momento che l’invio è oltre il limite consentito per il calcolo; diversamente un contribuente con liquidazione TRIMESTRALE non ha conseguenze sul calcolo dell’IVA, dal momento che rientra nel trimestre di riferimento. Quindi, nel primo caso (mensile) il contribuente calcola 1/9 del minimo di 500 euro (55,56 euro), mentre nel secondo caso 1/9 del minimo di 250 euro (27,78 euro).

    Il versamento della sanzione

    Come avviene per gli altri tipi di tardività e omissioni, il ravvedimento dovrà avvenire tramite modello F24 e canonico codice tributo 8911.
    Occorrerà pertanto compilare il modello F24 nella sezione Erario, con codice tributo 8911, indicando come anno di riferimento quello in cui avviene l’irregolarità (2019 nel nostro esempio) e indicando l’importo derivante dall’applicazione delle riduzioni di cui sopra.

    Come anticipato, NON vi sono certezze che l’Agenzia delle Entrate si accorga della tardività di invio nè che decida di applicare la sanzione piena, quindi la scelta del Ravvedimento “preventivo” rappresenta certamente un comportamento prudente (e certamente condivisibile).

    Lo studio, come sempre, resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento.