Detrazione IVA per le fatture ricevute nei mesi di dicembre/gennaio

    Simone Contrino - Dottore Commercialista

    A fine anno occorre monitorare molto attentamente il momento di ricezione delle fatture di acquisto da parte dei propri fornitori per determinare il momento in cui è possibile detrarre l’IVA a credito.

    In corso d’anno, infatti, la regola generale ammette che le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese precedente. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

    Quindi se al 10 novembre ricevo dallo SDI (Sistema di Interscambio) una fattura datata 31 ottobre, potrei tranquillamente far rientrare l’IVA sugli acquisti nel mese di OTTOBRE.
    Noi, come studio, consigliamo diversamente la registrazione nel mese di ricezione, quindi, nell’esempio: NOVEMBRE.

    A fine anno tale regola non vale.

    Se, quindi, ricevo una fattura datata 31 dicembre 2019 in data 3 gennaio 2020, dovrò necessariamente registrare tale fattura nel 2020. L’IVA a credito verrà conteggiata a gennaio 2020.
    La regola dei 15 giorni successivi, pertanto, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

    La detrazione IVA segue il seguente schema:

     

    LA DEDUCIBILITA’ DEI COSTI

    Vale la pena spendere due parole in merito al momento di deducibilità del “costo”.

    Come è noto, le aziende in contabilità ordinaria e semplificata seguono due logiche contabili diametralmente opposte.
    Le prime (contabilità ordinaria) seguono il criterio della competenza; le seconde (contabilità semplificata, inclusi i liberi professionisti) il principio di cassa.

    In parole molto semplici: la competenza impone che il costo si deduce in base al momento in cui è avvenuta la prestazione, il criterio di cassa presuppone che il costo si deduce nel momento in cui pago il fornitore.

    Pertanto per un contribuente in contabilità ordinaria diventa del tutto ininfluente (ai fini del momento in cui deduco il costo) *quando* ricevo la fattura elettronica: se nella descrizione dell’operazione nel corpo della fattura c’è indicata la competenza del 2019, tale costo andrà contabilizzato nel 2019, indipendentemente dalla data del documento (dicembre 2019 o gennaio 2020) ovvero dal momento di ricezione dallo SDI.

    In caso di contabilità semplificata, rileva invece il momento in cui PAGO il fornitore.
    Pertanto potrebbero crearsi casi di difformità tra detrazione IVA e deduzione del costo.
    Ipotizziamo, infatti, che io paghi un fornitore il 30 dicembre 2019 e che lo stesso rediga la fattura elettronica annotando la medesima data, ma trasmettendo la stessa fattura al Sistema di Interscambio qualche giorno dopo. Io riceverò la fattura elettronica nel mese di gennaio 2020.
    Pertanto, in tale circostanza, io andrò a dedurre il costo nel 2019 (momento in cui ho pagato il fornitore) ma a detrarre l’IVA nel 2020.

    Lo studio, come sempre, resta a disposizione per fornire eventuali chiarimenti in merito!

    Cogliamo l’occasione per formulare i ns. migliori auguri di un sereno Santo Natale.