Bollo virtuale su Fatture Elettroniche

    Simone Contrino - Dottore Commercialista

    Con il DM del 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha definito le modalità di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Le disposizioni trovano pertanto applicazione sulle fatture elettroniche emesse a partire dal 1 gennaio 2019.

    Il decreto prevede espressamente che il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. Quindi, ad esempio, l’imposta di bollo del 1 trimestre 2019 dovrà essere pagata entro il 20 aprile 2019.

     

    L’Agenzia delle Entrate renderà noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati che sono presenti all’interno delle fatture elettroniche inviate tramite SdI (Sistema di interscambio), riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo IVA presente sul proprio sito specifico: https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/

    Ancora una volta ribadiamo quindi come si fondamentale registrarsi su Fisconline.

     

    Il pagamento dell’imposta potrà essere effettuato:

    • mediante il servizio presente all’interno della predetta area riservata;
    • con addebito diretto su conto corrente bancario o postale;
    • utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

     

    Le fatture elettroniche per cui è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo dovranno riportare tra le annotazioni la specifica di assolvimento dell’imposta ai sensi del decreto ministeriale in esame, ovvero: “Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 28.12.2018”.

    Seguiranno ulteriori informazioni in merito alle modalità pratiche di pagamento e accesso al sito dell’AdE.