Beni Strumentali 2020 – Novità da Legge di Stabilità

    Simone Contrino - Dottore Commercialista

    Viene introdotto un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Il nuovo credito d’imposta è inquadrabile nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del “Piano industria 4.0”. Tale credito è in sostituzione del cd. superammortamento e iperammortamento,

     

    Requisiti soggettivi

    Posso accedere al credito di imposta le imprese, residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che, a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 (in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Al contrario, non possono accedere all’agevolazione:

    1. le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal Codice della crisi o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
    2. le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 9, comma 2, D. 231/2001).

    E’ necessario, inoltre, che vi sia il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

     

    Tipologia beni agevolabili

    I beni che danno accesso all’agevolazione sono quelli materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, con l’esclusione dei seguenti:

    1. veicoli e altri mezzi di trasporto;
    2. beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e quindi con ammortamento più lungo di 15 esercizi;
    3. fabbricati e le costruzioni;
    4. beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015;
    5. beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento

    Inoltre, sono agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, individuati all’allegato B annesso alla L. 232/2016, come integrato dall’articolo 1, comma 32, L. 205/2017 (beni immateriali – software – funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0).

     

    Misura del credito

    Il credito è riconosciuto in misura differenziata in ragione della tipologia di beni oggetto dell’investimento:

    A) investimenti in beni ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 e in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”:

    • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di

    Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni;

    B) investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 e integrato dalla L. 205/2017): 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000

    Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;

    C) investimenti in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B: 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir e nel limite massimo di 2 milioni di euro. In questo caso il credito è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati da esercenti arti e professioni.

     

    Utilizzo del credito

    Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (articolo 17, D.Lgs. 241/1997), tramite modello F24, in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali.

    Il credito d’imposta non soggiace ai limiti generali e speciali di utilizzo e non può essere oggetto di cessione o trasferimento, nemmeno all’interno del consolidato fiscale.

     

    Considerazioni personali e finali per le Micro e Piccole Imprese

    Recita il c. 186 della Legge di Bilancio 2020 che “Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.”

    Quindi anche i FORFETTARI ed i MINIMI potranno accedere al credito d’imposta in caso di acquisto di bene strumentale nuovo (computer, cellulare,…); questa è una novità importante, stante che con il Maxiammortamento tali contribuenti erano di fatto esclusi!

    I liberi professionisti potranno beneficiare pertanto del credito di imposta del 6% nel limite massimo di 2 milioni di euro sui beni diversi da quelli ad alto valore tecnologico, sia che siano in regime ordinario che forfettario, mentre le imprese potranno accedere a tutte le agevolazioni sempre prescindendo dal regime contabile adottato.

    Ad esempio saranno agevolabili gli acquisti di beni strumentali nuovi quali:  Computer, stampanti, scanner, fotocopiatrici, mobili e arredi, cellulari, telefoni.
    Importante ricordarsi che sono esclusi gli automezzi e gli immobili (con discreto danno per gli autotrasportatori).

    L’agevolazione è pari al 6% del costo di acquisto (o al valore del bene desumibile dal contratto di leasing) e risulta compensabile nel modello F24.

    In pratica, al posto delle attuali deduzioni dall’imponibile nell’arco del periodo di ammortamento (super o maxi ammortamento), si avra’ un credito di imposta, da utilizzare in compensazione nel modello F24 a partire dall’anno successivo all’entrata in funzione del bene.

    Quindi se compro un computer nuovo da 2.500 euro nel corso del 2020, potrò disporre di un credito d’imposta pari a 2.500 x 6% = 150 euro che compenserò in F24 a partire dal 01.01.2021 in 5 rate annuali costanti.