Autofattura Elettronica (?) e Esterometro

    Simone Contrino - Dottore Commercialista

    Scopo della presente è illustrare le due principali novità legate indirettamente all’obbligo di fatturazione elettronica.

     

    Fatture ricevute in regime di Reverse Charge

    Come noto, vi sono alcune operazioni in ambito IVA che risultano soggette a Reverse Charge (ovvero “inversione contabile”) vale a dire quelle operazioni per le quali il debitore dell’imposta si sposta dal fornitore al cliente. Tali operazioni impongono al cessionario/committente (chi riceve la fattura) l’obbligo di integrare la fattura con l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di emettere un’autofattura per liquidare (calcolare e eventualmente pagare) l’imposta specifica gravante sull’operazione oggetto di fattura.

    Il problema che sin da subito ci si è posti è di comprendere come questo adempimento a carico del ricevente dovesse essere assolto in seguito all’avvento della fattura elettronica.

    In primis occorre distinguere due fattispecie differenti:

    • Fatture soggette a R.C. esterno (fatture estere);
    • Fatture soggette a R.C. interno (fatture emesse da azienda italiana)

    Per le fatture soggette a Reverse Charge esterno (vale a dire per gli acquisti intracomunitari ovvero per i servizi comunitari e extracomunitari ricevuti e realizzati da soggetto non residente) il cessionario/committente (chi riceve fattura) riceverà ovviamente una fattura “cartacea” (ovvero NON elettronica).
    In tali situazioni l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che NON vi è l’obbligo di emettere un’autofattura elettronica, ma il destinatario della fattura sarà invece obbligato ad inviare una specifica comunicazione telematica denominata Esterometro (art. 1 comma 3 bis del Decreto legislativo 127/2015: vedasi paragrafo successivo).

    Al contrario, per le operazioni in Reverse Charge interno, la fattura viene emessa elettronicamente (tranne da parte dei soggetti esclusi da tale adempimento) tramite SdI (Sistema di Interscambio). Il destinatario la riceverà come fattura elettronica e nella stessa sarà chiaramente indicato il codice “N6” relativo ad una operazione in regime di inversione contabile IVA. A titolo esemplificativo, le prestazioni che rientrano nel regime di inversione contabile sono le seguenti:

    • le prestazioni di servizi di pulizia negli edifici;
    • le installazioni di: impianti idraulici, riscaldamento, elettrici, antincendio, negli edifici e relativa manutenzione;
    • le prestazioni di completamento di edifici: intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione, posa in opera infissi, ecc.;

    In tal caso l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il ricevente avrà l’obbligo di redigere l’autofattura per integrare e liquidare l’IVA e che tale autofattura dovrà essere “allegata alla fattura originaria e resa immodificabile mediante apposizione di riferimento temporale e della firma elettronica qualificata”. Da una prima analisi della normativa vigente, sembrerebbe che la sola conservazione della fattura ricevuta non sia sufficiente per assolvere a tale obbligo.

    Riteniamo, diversamente, che l’autofattura andrebbe generata e trasmessa telematicamente al Sistema di Interscambio. In particolare, per la regolarizzazione dell’operazione il cessionario/committente dovrà redigere autofattura elettronica e indicare nel campo “Tipo Documento” il codice convenzionale TD20. L’autofattura (salvo differenti indicazioni fornite dall’agenzia delle entrate) andrà emessa compilando con i propri dati sia il campo del mittente che del destinatario e allegando la fattura elettronica ricevuta dal proprio fornitore (o inserendo annotazione specifica in riferimento al documento ricevuto).
    Riteniamo (l’Agenzia delle Entrate deve ancora chiarire) che sia sufficiente allegare l’XML corrispondente alla fattura ricevuta all’autofattura vera e propria.
    A parere dello scrivente sarebbe buona norma mantenere una numerazione autonoma di tali documenti.

    Per quanto riguarda le tempistiche e i termini per redigere e inviare l’Autofattura ex articolo 17 comma 2, DPR 633/1972 la normativa non è cambiata rispetto al passato (autofattura cartacea), quindi deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di ricezione del documento.

    Purtroppo, al momento, possiamo solo attendere ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.


    Esterometro

    In conseguenza dell’entrata in vigore dell’obbligo relativo fatturazione elettronica tra privati, da gennaio 2019 sarà introdotto in Italia un nuovo adempimento che ha lo scopo di comunicare mensilmente all’amministrazione finanziaria tutte le operazioni non soggette a fattura elettronica, poste in essere nei confronti di soggetti non residenti nel territorio dello stato.

    Di fatto tale adempimento (Esterometro) è una comunicazione in cui sono riepilogate le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato. La comunicazione non è obbligatoria soltanto per le operazioni per le quali è stata presentata una dichiarazione doganale (cioè è stata emessa una bolletta doganale) oppure per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche.

    Le tempistiche di invio sono estremamente stringenti: ogni operazione va comunicata entro la fine del mese successivo all’emissione/ricezione del documento.

    Le informazioni che dovranno essere comunicate mensilmente sono di seguito riassunte:i dati identificativi del cedente/prestatore o cessionario/ committente;

    • data del documento che accerta l’operazione;
    • data di registrazione;
    • numero del documento;
    • base imponibile;
    • aliquota iva e imposta o tipologia di operazione qualora non fosse soggetta ad IVA.

    Il file dovrà essere emesso in formato Xml (analogo alle fatture elettroniche) e dovrà essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate con apposizione della firma digitale dal responsabile dell’invio (soggetto obbligato/delegato), oppure nel caso di invio tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e corrispettivi”, il file dovrà presentare il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate. Nuovamente si ribadisce pertanto la necessità di ricevere mensilmente e puntualmente i documenti emessi e ricevuti, con particolare sensibilità dei documenti da e verso operatori fuori territorio italiano. Lo Studio come sempre si rende disponibile per ulteriori chiarimenti o integrazione del contenuto.

    In un mare di incertezza, una sola cosa è certa: possiamo parlare di tutto, tranne che di “semplificazioni”.